I genitori non possono escludere dall’eredità uno dei figli, lasciando il patrimonio ad uno soltanto di essi o ad altri soggetti terzi.
Nel caso in cui il de cuius lasci un testamento con il quale attribuisca tutti i suoi beni ad uno soltanto dei suoi discendenti o a soggetti terzi, non disponendo a favore di uno dei figli alcun bene, questi potrà agire in giudizio per far valere il diritto riconosciuto dall’ordinamento ad una quota del patrimonio del genitore defunto, anche contro la volontà di quest’ultimo.
Il legislatore infatti riconosce ad alcuni soggetti, c.d. Legittimari, il diritto ad una parte dell’eredità del de cuius, c.d. quota di legittima, a prescindere dai desideri del testatore.L’art. 536 c.c. individua i legittimari nel coniuge, nei figli e negli ascendenti del defunto.
Ad esempio, se il de cuius lascia oltre al coniuge, due figli, ad essi è riservata la metà del patrimonio, da dividere in parti uguali, e al coniuge 1/4 del patrimonio.