Con il D.Lgs. 276/03 e la L. 183/10, il cd. Collegato lavoro, è stato introdotto il verbale unico di accertamento e di notificazione.
Ai sensi dell’art. 33, comma II, della L. 183/10 “In caso di constatata inosservanza delle norme di legge o del contratto collettivo in materia di lavoro e legislazione sociale e qualora il personale ispettivo rilevi inadempimenti dai quali derivino sanzioni amministrative, questi provvede a diffidare il trasgressore e l’eventuale obbligato in solido…”.
Dunque, la funzione primaria di tale documento amministrativo è quella di contestare il fatto e ad informare il contravventore della facoltà di pagamento della sanzione amministrativa in misura ridotta, permettendo, inoltre, al soggetto interessato di reperire di ogni elemento utile e idoneo ai fini di un’esaustiva notificazione delle violazioni rilevate nel corso della verifica ispettiva.
Il verbale unico di accertamento, in quanto atto amministrativo, deve essere motivato in merito alle risultanze dell’accertamento, con indicazione puntuale delle fonti di prova degli illeciti rilevati, in applicazione del principio di ragionevolezza e trasparenza dell’azione amministrativa.
Per quanto concerne la tutela avverso tale atto, in giurisprudenza si è evidenziato che il verbale di accertamento, quale atto del procedimento amministrativo interno, non può di per sé costituire o divenire titolo esecutivo, e rileva unicamente ai fini della successiva ed eventuale attivazione della pretesa contributiva attraverso la riscossione mediante ruoli da parte degli Istituti previdenziali e assicurativi per la parte di competenza, ovvero, attraverso l’emissione dell’Ordinanza Ingiunzione da parte delle Direzioni Provinciali del Lavoro.
Sino a tale momento, non risulta perfezionato il procedimento amministrativo che conduce alla definizione di una pretesa validamente azionabile.
Come più volte affermato dalla Suprema Corte, il verbale di accertamento ispettivo della violazione delle norme sulla tutela del lavoro subordinato, pur notificato unitamente al preannuncio di sanzioni pecuniarie, non è suscettibile di autonoma impugnabilità in sede giurisdizionale, trattandosi di atto procedimentale non idoneo a produrre effetti sulla situazione soggettiva del datore di lavoro, la quale viene incisa soltanto quando l’amministrazione, a conclusione del relativo procedimento amministrativo, infligge la sanzione con l’ordinanza-ingiunzione, dovendosi ritenere che solo da tale momento sorga l’interesse del privato a rivolgersi all’autorità giudiziaria. (Cass. sent. n. 11369/2020)
Dunque, il verbale unico potrà essere impugnato solo in sede amministrativa, proponendo ricorso ex art. 17 D.lgs. n. 124/04, al Comitato Regionale per i Rapporti di Lavoro istituito presso la Direzione Regionale del Lavoro nel cui territorio opera la Direzione Provinciale del Lavoro intestataria del Verbale Unico di accertamento ispettivo.
Grazie per le informazioni.