La Corte d’Appello di Catania riconosce il risarcimento per detenzione sine titulo.
La Seconda Sezione della Corte d’Appello di Catania, con la sentenza n. 1779/2023 del 18.10.2023, ha accolto l’appello proposto in via incidentale da un cliente dello Studio, con il patrocinio dell’Avv. Stefano Galofaro, riformando l’unico capo di sentenza che lo aveva visto soccombente in primo grado.
La vicenda.
L’attore in primo grado chiedeva la restituzione anticipata di terreni agricoli concessi in comodato a tempo determinato, ai sensi dell’art. 1809 c.c., per un urgente ed impreveduto bisogno, nonché il risarcimento del danno da illegittima occupazione di immobile, in seguito alla mancata restituzione spontanea degli immobili da parte dei comodatari.
Il Giudice di prime cure accoglieva la domanda principale di restituzione anticipata del bene, ritenendone dimostrati i relativi i presupposti, rigettando ogni domanda e difesa spiegata in giudizio dai comodatari. La domanda di risarcimento del danno per illegittima occupazione proposta dall’attore, invece, veniva rigettata.
I comodatari, ritenendo la sentenza di primo grado errata, appellavano tale sentenza. Resisteva a tale impugnazione il comodante, spiegando contestualmente appello incidentale avverso l’unico capo di sentenza negativo per lo stesso, ossia quello di rigetto della domanda finalizzata ad ottenere il risarcimento del pregiudizio economico subito dal medesimo per la mancata disponibilità dei terreni di sua proprietà e dall’impossibilità di conseguire tutte le utilità ricavabili dai beni medesimi in relazione alla natura fruttifera degli stessi.
Ebbene, la Corte d’Appello, con la sentenza in commento, da un lato rigettava l’appello principale proposto dai comodatari, confermando sul punto la pronuncia del Tribunale, dall’altro accoglieva il motivo di appello incidentale proposto dall’appellato, assistito dallo Studio, sulla base dei seguenti principi di diritto recentemente enunciati dalla sentenza n. 33645/2022 delle Sezioni Unite della Suprema Corte, secondo cui:
- “nel caso di occupazione senza titolo di bene immobile da parte di un terzo, fatto costitutivo del diritto del proprietario al risarcimento del danno da perdita subita è la concreta possibilità di esercizio del diritto di godimento, diretto o indiretto mediante concessione del godimento ad altri dietro corrispettivo, che è andata perduta”;
- “Nel caso di occupazione senza titolo di bene immobile da parte di un terzo, se il danno da perdita subita di cui il proprietario chieda il risarcimento non può essere provato nel suo preciso ammontare, esso è liquidato dal giudice con valutazione equitativa, se del caso mediante il parametro del canone locativo di mercato”;
- “nel caso di occupazione senza titolo di bene immobile da parte di un terzo, fatto costitutivo del diritto del proprietario al risarcimento del danno da mancato guadagno è lo specifico pregiudizio subito, quale quello che, in mancanza dell’occupazione, egli avrebbe concesso il bene in godimento ad altri verso un corrispettivo superiore al canone locativo di mercato o che lo avrebbe venduto ad un prezzo più conveniente di quello di mercato“.
Ebbene, nel caso in esame è stato dedotto e provato da parte del comodante di non avere potuto, pur avendone necessità e urgenza, disporre ed utilizzare personalmente e/o tramite l’affitto a terzi i terreni occupati dai comodatari, nonostante la formale messa in mora e intimazione di rilascio, nonché la produttività degli stessi fondi e la redditività degli stessi, circostanze mai contestate dalle controparti.
Alla luce di tali principi, pertanto, la Corte d’Appello etnea, da un lato ha rigettato l’appello proposto in via principale dai comodatari, dall’altro, in accoglimento dell’appello incidentale proposto dal comodante e in riforma parziale della sentenza di primo grado, ha condannato i comodatari al pagamento di una indennità a titolo di risarcimento per detenzione sine titulo e al pagamento delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio, facendo piena giustizia delle ragioni del nostro assistito.
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