Se tuo figlio riceve per donazione o eredità un bene è necessaria l’autorizzazione del giudice tutelare per l’accettazione.
È necessaria l’autorizzazione del giudice tutelare per il compimento, da parte del genitore, degli atti di straordinaria amministrazione dispositivi del patrimonio del figlio minore.
L’art. 320 c.c. prevede che i genitori rappresentano i figli fino al compimento della maggiore età, per gli atti di ordinaria amministrazione (di valore non particolarmente elevato).
Per gli atti di straordinaria amministrazione relativi il patrimonio del minore (ad esempio: accettare o rinunciare ad eredità, costituire pegni o ipoteche, accettare donazioni, contrarre mutui) i genitori necessitano dell’autorizzazione del giudice tutelare per poter procedere in rappresentanza del figlio.