Con la sentenza n. 4113 resa in data 16.10.2023, il Giudice del Lavoro del Tribunale di Catania, dott.ssa Valentina Maria Scardillo, ha accolto l’opposizione spiegata nei confronti dell’INPS, annullando l’illegittima “ordinanza ingiunzione” notificata ad una cliente dello Studio.
Con tale provvedimento, infatti, l’INPS chiedeva in pagamento oltre € 10.000,00 a titolo di sanzione per omesso versamento di ritenute previdenziali ed assistenziali.
Ebbene, in linea con l’orientamento prevalente ormai consolidatosi in giurisprudenza, il Tribunale di Catania, nella sentenza in commento, smentendo la prospettazione difensiva dell’INPS, ha ritenuto applicabile al caso di specie l’art.14 l. 689/1981, secondo cui “La violazione, quando è possibile, deve essere contestata immediatamente tanto al trasgressore quanto alla persona che sia obbligata in solido al pagamento della somma dovuta per la violazione stessa. Se non è avvenuta la contestazione immediata per tutte o per alcune delle persone indicate nel comma precedente, gli estremi della violazione debbono essere notificati agli interessati residenti nel territorio della Repubblica entro il termine di novanta giorni e a quelli residenti all’estero entro il termine di trecentosessanta giorni dall’accertamento”.
Pertanto, con riferimento al caso di specie, il Tribunale etneo ha concluso che “a fronte di contributi relativi al 2016, tenendo conto della data di notifica dell’atto di accertamento come allegato dall’ente (ottobre 2021) è evidente la violazione del prescritto termine di 90 giorni a decorrere dall’entrata in vigore del citato D.Lgs. 8/2016 in data 6.2.2016”.
In accoglimento del proposto ricorso in opposizione, quindi, il Tribunale di Catania ha annullato l’ordinanza ingiunzione impugnata.
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