SOSPENSIONE DEI TERMINI RELATIVI ALLA FRUZIONE DELLE AGEVOLAZIONI “PRIMA CASA”

In seguito all’emergenza COVID-19, all’art. 24 del D.L. n. 23/2020, è stato previsto che “I termini previsti dalla nota II-bis all’articolo 1 della Tariffa parte prima, allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, nonché il termine previsto dall’articolo 7 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, ai fini del riconoscimento del credito d’imposta per il riacquisto della prima casa, sono sospesi nel periodo compreso tra il 23 febbraio 2020 e il 31 dicembre 2020”.

Tale disposizione ha quindi sancito la sospensione dei termini, previsti dalle norme in materia di agevolazioni “prima casa”, entro i quali effettuare determinati adempimenti volti ad evitare la decadenza dall’agevolazione per coloro che ne hanno usufruito.

In particolare, i termini oggetto di sospensione sono i seguenti:

1) il periodo di 18 mesi dall’acquisto della prima casa entro il quale il contribuente deve trasferire la residenza nel comune in cui è ubicata l’abitazione. Quindi, se hai acquistato la “prima casa” ad esempio il 22.08.2019 hai 18 mesi per spostare la residenza per non perdere i benefici: il termine decorre fino al 22.02.2020 dopo di che è sospeso fino al 31.12.2020 per ricominciare a decorrere dal 01.01.2021, per i rimanenti 12 mesi;

2) il termine di un anno entro il quale il contribuente che ha trasferito l’immobile acquistato con i benefici “prima casa” nei cinque anni successivi alla stipula dell’atto di acquisto, deve procedere all’acquisto di un altro immobile da destinare a propria abitazione principale.

3) il termine di un anno entro il quale il contribuente che ha acquistato un immobile da adibire ad abitazione principale, deve procedere alla vendita dell’abitazione ancora in suo possesso, purché quest’ultima sia stata, a sua volta, acquistata usufruendo dei benefici “prima casa”;

4) il termine di un anno dall’alienazione dell’immobile acquistato con i benefici “prima casa”, stabilito per il riacquisto di altra casa di abitazione al fine del riconoscimento, in relazione a tale ultimo atto di acquisto, di un credito d’imposta fino a concorrenza dell’imposta di registro o dell’imposta sul valore aggiunto corrisposta in relazione al precedente acquisto agevolato.


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Covid-19 e diritto alla riduzione del canone di locazione per gli immobili ad uso non abitativo

Se hai in locazione un immobile commerciale e sei stato costretto alla chiusura o riduzione della tua attività lavorativa, in seguito alle restrizioni imposte dalla normativa emergenziale, hai diritto alla riduzione del canone locativo.

Puoi, quindi, chiedere al proprietario dell’immobile una riduzione del canone di locazione per il mancato o ridotto godimento dei locali che hai locato per lo svolgimento della tua attività commerciale.

Lo ha sancito con una recentissima pronuncia del 30.09.2020 il Tribunale di Venezia in seguito alla necessità di valutare il rispetto delle misure di contenimento dell’epidemia in corso ai fini dell’esclusione della responsabilità del debitore.